Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla volontà di trovare una risposta concreta ai problemi connessi all'esercizio della prostituzione. In particolare si intende contrastare e sanzionare la domanda di prestazioni sessuali. Inoltre si perfezionano gli strumenti legislativi introdotti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota anche come «legge Merlin», introducendo due nuovi divieti: il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e il divieto di chiedere prestazioni sessuali a persone dedite alla prostituzione.
La ragione principale di questo approccio muove dalla consapevolezza che qualsiasi tentativo di contrastare la prostituzione deve considerare non solo l'offerta, ma anche la domanda di prestazioni sessuali. Infatti, prevedere misure legislative per contrastare l'esercizio della prostituzione senza occuparsi di quanti si avvalgono delle prestazioni rischia di essere un approccio superficiale, carico di ipocrisia, ma, soprattutto, inefficace e inadeguato. La prostituzione ha due componenti inscindibili e complementari: chi offre e chi chiede le prestazioni sessuali. Ed è per questo che qualsiasi provvedimento con la finalità di contrastare la prostituzione deve sanzionare entrambe le componenti.
Nella legislazione sulla prostituzione deve essere superato e accantonato il punto di vista di chi vorrebbe difendere la libertà di coloro che si avvalgono del sesso a pagamento. Infatti deve essere affermato con forza che queste presunte «libertà» sono esercitate nei confronti di persone che libere non sono. Si tratta di soggetti deboli, a volte poco più che adolescenti, privati spesso dei documenti, sradicati dal loro Paese, non in grado di difendersi e di reagire; donne in alcuni casi vendute ripetutamente come oggetti, a volte costrette con la forza o «esportate» con l'inganno. Il cliente agisce, forse persino conoscendo questa situazione, e diventa lui stesso uno sfruttatore, poiché induce con la sua domanda